PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Ai fini della presente legge, nonché per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.
      2. La presente legge definisce le procedure e le norme per limitare le emissioni luminose al fine di tutelare la flora e la fauna, migliorare l'ambiente, proteggere il paesaggio naturale e garantire l'integrità del cielo notturno e diurno al di sopra delle aree naturali protette.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aree naturali protette nazionali e regionali e alle aree contigue di cui all'articolo 32 della citata legge n. 394 del 1991.

Art. 2.
(Definizioni di inquinamento luminoso e ottico).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;

          b) inquinamento ottico: qualsiasi illuminazione diretta o indiretta prodotta da impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare.

Art. 3.
(Limiti di inquinamento).

      1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche a carattere pubblicitario, nelle aree di cui

 

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all'articolo 1, comma 3, in fase di progettazione, appalto o installazione, devono essere eseguiti secondo i seguenti criteri al fine di assicurare la limitazione dell'inquinamento luminoso, dell'abbagliamento e dei consumi energetici:

          a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche e armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 candela per kilolumen (cd/klm) a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;

          b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;

          c) per gli impianti di illuminazione con ottiche, a sfera, ornamentali e similari: massima emissione luminosa consentita 25 cd/klm a 90o e 5 cd/klm a 95o e oltre;

          d) per gli impianti di illuminazione con fari simmetrici, asimmetrici e torri-faro, anche di grandi aree di qualsiasi tipo: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;

          e) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminazione dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 23 e massima luminanza di 1 candela per metro quadrato;

          f) per gli impianti di illuminazione di facciate o di altri elementi architettonici di edifici di particolare e comprovato valore artistico i fasci di luce devono essere rigorosamente contenuti entro i limiti perimetrici delle superfici illuminate con spegnimento obbligatorio alle ore 23 nel periodo di ora solare e alle ore 24 in quello di ora legale. Nel caso non fosse possibile rispettare tale norma, a causa della irregolarità della superficie da illuminare o per altro specifico motivo cogente, fermo restando l'orario di spegnimento, il flusso diretto verso l'emisfero

 

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superiore, non intercettato dalla superficie illuminata, non deve essere superiore al 5 per cento del flusso nominale uscente dal corpo illuminato;

          g) le insegne pubblicitarie non dotate di luce propria devono essere illuminate con fari posizionati dall'alto verso il basso. Per tutti i tipi di insegne pubblicitarie deve essere rispettato come orario di spegnimento quello delle ore 23 nel periodo di ora solare e delle ore 24 in quello di ora legale;

          h) è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi, di qualsiasi colore e potenza, rivolti verso l'alto, quali fari, fari laser e giostre luminose, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario. È vietato, altresì, sia di giorno che di notte, proiettare immagini luminose sia sul cielo sovrastante il territorio protetto, sia sullo stesso territorio di cui all'articolo 1, comma 3.

      2. La disposizione di cui al comma 1, lettera f), non si applica alle insegne di necessario e indispensabile uso notturno.
      3. Per gli esercizi commerciali, di intrattenimento o di altro genere, l'orario massimo di spegnimento può coincidere con quello di chiusura al pubblico degli stessi.
      4. Tutti gli impianti di illuminazione di cui al comma 1 devono essere equipaggiati con lampade al sodio ad alta o bassa pressione, a seconda delle esigenze e delle finalità degli stessi. Per gli impianti di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 devono essere adottati dispositivi in grado di assicurare il contenimento dei consumi energetici in percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al regime nominale di funzionamento. Tale riduzione deve essere conseguita dalle ore 23 nel periodo di ora solare e dalle ore 24 in quello di ora legale.
      5. Per le strade a traffico motorizzato devono essere selezionati i livelli minimi di luminanza ed illuminamento non solo in base alla categoria della strada, ma anche in base all'intensità di circolazione.

 

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      6. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono certificare tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione commercializzati la loro possibilità di essere utilizzati per impianti eseguiti a norma antinquinamento luminoso ai sensi del comma 1, mediante apposizione sul prodotto della dicitura «ottica antiquinamento luminoso» e allegare le informazioni relative alle operazioni di montaggio per le quali si ottiene la rispondenza dichiarata.
      7. Restano salve le norme in materia, già adottate o che saranno adottate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora impongano norme più restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.
      8. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto e la progettazione degli impianti di illuminazione per esterni devono rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l'esercizio e la manutenzione degli impianti, sia riguardo la costruzione degli stessi. In particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, devono essere costruiti sia su un'unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo, sia con l'ottica parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopracitati devono costituire eccezione e devono essere motivate dal progettista dell'impianto con apposita relazione.

Art. 4.
(Punti di osservazione astronomica).

      1. Gli Enti parco individuano, nell'ambito del territorio ricadente nell'area naturale protetta, in collaborazione con gli osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni astrofile e ambientali operanti sul territorio, apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astromonica.
      2. Per i fini di cui al comma 1, gli Enti parco istituiscono centri visita o centri didattici del parco, dotati di strumentazione astronomica per l'osservazione del cielo notturno e diurno.

 

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      3. Gli enti gestori delle aree naturali protette organizzano, in collaborazione con gli osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni astrofile e le associazioni ambientaliste operanti sul territorio, corsi per insegnanti e attività per le scuole e i cittadini inerenti l'osservazione del cielo.
      4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone una campagna informativa, in collaborazione con la Società astronomica italiana, l'Unione degli astrofili italiani e le associazioni ambientaliste per gli scopi di cui al presente articolo.

Art. 5.
(Piani di intervento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati:

          a) predispongono una proposta di adeguamento dei regolamenti e degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, ai criteri di cui all'articolo 3;

          b) predispongono un piano per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che adottano i criteri stabiliti dalla presente legge, anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni;

          c) promuovono iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni locali con competenze nell'ambito dell'illuminazione, compresa la distribuzione di materiale informativo e documentale.

      2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, entro diciotto mesi

 

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dalla data della sua entrata in vigore, tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, in fase di progettazione o di appalto, nei comuni interessati alle aree di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti secondo i criteri di cui all'articolo 3.
      3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, installati prima della sua entrata in vigore, devono essere adeguati ai criteri di cui all'articolo 3.
      4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per limitare le emissioni luminose nelle aree marine protette.
      5. La mancata realizzazione delle disposizioni previste dal presente articolo impedisce l'accesso ai fondi stanziati con la presente legge.

Art. 6.
(Interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

      1. A decorrere dall'anno 2007 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde alle istituzioni scolastiche, entro il limite massimo di spesa complessiva di 1 milione di euro, contributi a parziale copertura delle spese sostenute per i viaggi di istruzione da queste organizzati e realizzati, che abbiano come scopo la partecipazione alle attività di cui all'articolo 4, comma 3.
      2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono determinate con un regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 7.
(Interventi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

      1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge è istituito, a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Fondo per la limitazione delle emissioni luminose nelle aree protette, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro.
      2. Fino al 31 dicembre 2010, il 50 per cento delle risorse del Fondo sono destinate agli interventi di adeguamento di cui all'articolo 5.
      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

 

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speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.